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Come presentare querela se si è vittima di un reato.


La querela è la dichiarazione con la quale una persona vittima di reato chiede che il colpevole venga processato e punito [1].


La legge distingue fra reati procedibili d’ufficio e reati procedibili a querela di parte. I primi, in genere i più gravi, sono reati per i quali il colpevole può essere processato e punito anche se la vittima del reato non ha presentato querela. Gli altri reati invece non sono procedibili se la persona offesa dal reato non presenta una valida querela nei confronti del colpevole.


Per essere valida, la querela:


1. deve essere presentata personalmente, a mezzo di procuratore speciale o tramite raccomandata presso una Procura della Repubblica o dinanzi a un ufficiale di Polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza);


2. può essere presentata oralmente o per iscritto. In quest’ultimo caso lo scritto deve essere depositato personalmente o tramite procuratore speciale o raccomandata;


3. nel caso di deposito tramite incaricato o invio postale, la sottoscrizione del querelante deve essere autenticata;


4. può essere presentata esclusivamente dalla persona vittima del reato o dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica e di minore o incapace) [2];


5. deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dal reato o dal giorno in cui il querelante ha avuto notizia del reato [3].


Nella querela devono essere esposti, il più chiaramente possibile, i fatti che si ritiene costituiscano reato.


È bene evitare ogni inutile divagazione o considerazione personale. Eventuali fatti precedenti o successivi devono essere inseriti soltanto se utili a far meglio comprendere all’Autorità che la riceve lo svolgimento, il significato o la gravità dei fatti esposti.


Se il querelante ne è a conoscenza, deve inserire il nominativo della persona che ritiene colpevole del fatto, enunciandone tutti i possibili dati identificativi e, se necessario, esponendo i rapporti personali, professionali ecc. che ha con questa persona.


In questi casi occorre fare molta attenzione a specificare il nome del presunto colpevole solo se si è particolarmente sicuri dell’identità. Se, infatti, durante le indagini o il processo dovesse essere accertato che la persona querelata è innocente e che l’accusatore sapeva dell’innocenza o avrebbe dovuto conoscerla, si rischia di subire un’accusa per calunnia [4].


Ovviamente non sempre il querelante può essere matematicamente certo della colpevolezza del querelato. Può accadere quindi che si possa comunque nutrire un dubbio, come ad esempio quando la colpevolezza è stata riferita da una persona che si ritiene attendibile e fidata. In questi casi, non occorre necessariamente rinunciare a indicare la persona querelata, ma è prudente specificare il dubbio e chiarire come si è giunti a questo sospetto.


Insieme alla narrazione dei fatti, è utile indicare al magistrato che svolgerà le indagini, tutti i possibili elementi di prova di cui si è in possesso: possono essere indicate persone informate sui fatti e allegati documenti, fotografie, file su supporto informatico ecc.


Per sporgere querela non occorre necessariamente l’assistenza di un avvocato. La redazione dell’atto da parte di un legale è tuttavia consigliato nei casi in cui i fatti non siano elementari; l’intervento di un professionista servirà quindi a mettere in luce i fatti più rilevanti e ad indicare tutti gli elementi di prova utili a facilitare le indagini del Pubblico ministero.


Il querelante può formulare le seguenti richieste:


1. opporsi all’emissione del decreto penale di condanna [5]. L’eventuale procedimento per decreto impedirebbe infatti alla persona offesa di intervenire nel processo, eventualmente costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni;


2. chiedere di essere avvisato nel caso in cui il Pubblico ministero dovesse chiedere la proroga o l’archiviazione delle indagini. In questi casi il Pubblico ministero dovrà dare avviso al querelante di queste richieste. Di fronte ad una richiesta di proroga il querelante potrà presentare memorie entro cinque giorni dall’avviso [6], mentre nel caso di richiesta di archiviazione potrà essere presentata opposizione entro il termine di dieci giorni [7].


[1] Art. 336 cod. proc. pen.

[2] Art. 337 cod. proc. pen.

[3] Art. 124 cod. pen.

[4] Art. 368 cod. pen.

[5] Art. 459 cod. proc. pen.

[6] Art. 406 cod. proc. pen.

[7] Artt. 408, 410 cod. proc. pen.



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