La comunione dei beni tra coniugi
La comunione legale dei beni è il regime volto a determinare la condivisione, da parte dei coniugi, degli incrementi di ricchezza conseguiti da marito e moglie, anche per effetto dell'attività separata di ciascuno di essi. La riforma del diritto di famiglia ha previsto la comunione dei beni quale regime legale, applicabile in mancanza di un'apposita convenzione fermo restando la possibilità per i coniugi di adottare un regime di separazione dei beni.
Che cosa è ?
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione. Non è una comunione universale (comprendente cioè tutto quello che appartiene a ciascuno dei coniugi) ma è, in primo luogo, una comunione che ha per oggetto gli acquisticompiuti in costanza di matrimonio (ad esclusione di quelli personali).
Beni della comunione
Si possono distinguere tre categorie di beni nell’ambito del regime di comunione:
beni che rientrano nella comunione fin dal loro acquisto (comunione immediata);
beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (comunione de residuo);
beni che non rientrano in alcun modo nella comunione (beni personali).
Secondo la legge rientrano nella comunione immediata:
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi quelli personali. Per fare alcuni esempi, rientrano in questa categoria: i mobili di casa acquistati insieme o separatamente dai coniugi, l’auto, la casa etc. Se il bene è stato comprato da uno solo dei coniugi, l’atto di acquisto estende i suoi effetti anche al patrimonio dell'altro;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Questa categoria è di difficile interpretazione perché non sono specificate le condizioni perché possa dirsi che l’aziende è gestita da entrambi i coniugi;
gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti ad uno di solo di essi prima del matrimonio. In questo caso l’azienda rimane nella titolarità esclusiva di un solo coniuge mentre gli utili e gli incrementi riconducibili alla gestione di entrambi cadono in comunione.
Comunione residuale
I redditi personali dei coniugi, che possono essere sia frutti dei loro beni personali sia proventi dell’attività separata, non ricadono in maniera automatica nella comunione legale. Essi non rientrano neppure tra i beni personali, ma si considerano oggetto della comunione ai soli fini della divisione se non sono stati consumati al momento dello scioglimento della stessa. Nella comunione residuale si può affermare, quindi, che rientrano i risparmi, anche quelli formalmente appartenenti solo al marito o alla moglie, che devono essere divisi da entrambi i coniugi al momento in cui la comunione si scioglie per qualsiasi motivo. I redditi personali, infatti, o sono consumati per l’acquisto di beni di consumo e di servizi (e ovviamente non ci sono più) o sono investiti o impiegati per l’acquisto di beni durevoli (e in questo caso gli acquisti diventano comuni o personali, a seconda della loro natura) o sono accantonati (i risparmi per l’appunto). Stessi principi valgono per i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituta da uno solo dei coniugi (e da lui solo gestita) dopo il matrimonio e per gli incrementi di un’impresa costituita precedentemente al matrimonio.
I beni personali
Esistono dei beni che sono esclusi dalla comunione e, per questo, rimangono beni personali di ciascun coniuge:
i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
i beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio a seguito di una donazione o successione a suo favore (a meno che non siano espressamente attributi alla comunione);
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione attinente alla perdita (parziale o totale) della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il trasferimento di beni personali o con il loro scambio con la condizione che sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
Nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un bene immobile o un bene mobile registrato, è esclusa la comunione quando vi è il consenso dell’altro coniuge che partecipa all’atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali.
Amministrazione dei beni comuni
Entrambi i coniugi disgiuntamente (ossia in modo autonomo) amministrano i beni in comunione. Qualora, tuttavia, debbano essere effettuati atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o stipulati contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, entrambi i coniugi sono tenuti a compierli congiuntamente. Se uno dei coniugi non presta il consenso per la stipula di questi atti, l’altro può rivolgersi al giudice e chiedere l’autorizzazione a stipulare lo stesso l’atto, se risulta necessario per la famiglia. Nella stessa misura se un coniuge si lontano o impedito, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice. Se uno dei coniugi non può amministrare o ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione. Gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro, qualora sia necessario, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri. Viceversa se gli atti da compiere riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima o a pagare l’equivalente alla comunione stessa.
Creditori della comunione
I creditori possono soddisfarsi sui beni comuni. I beni della comunione rispondono:
di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, ad esempio: acquisto di un immobile gravato da servitù (è una limitazione del godimento del bene a favore di altri) ed ipoteche (riguardano gli immobili e i beni mobili registrati – l’auto - e sono date come garanzia di un debito);
di tutti i carichi dell’amministrazione;
di ogni obbligazione dei coniugi, anche se separatamente, nell’interesse della famiglia;
di ogni obbligazione contratta dai coniugi congiuntamente.
I creditori della comunione possono agire sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa.
Creditori particolariTorna su
I creditori particolari dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni della comunione a meno che i beni personali del loro debitore non siano sufficienti. In quest’ultimo caso, possono soddisfarsi sui beni della comunione solo limitatamente al valore della quota del loro debitore, ossia alla metà, purchè non entrino in conflitto con i creditori della comunione, i quali sono sempre preferiti.
Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie per:
morte di uno dei coniugi;
sentenza di divorzio;
dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
annullamento del matrimonio;
separazione legale dei coniugi;
fallimento di uno dei coniugi;
separazione giudiziale dei beni;
convenzione tra i coniugi.