Passaporto: guida a come ottenerlo.
Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:
in Italia dalle Questure;
all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.
È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell'interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l'indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).
Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda un’attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.
1. Rilascio del passaporto
Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero. I cittadini italiani possono chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all'estero. In casi particolari, il passaporto può essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza; in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell'Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa. Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.
2. Tipologie di passaporto
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto: a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine; b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine; c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.
2.A. Passaporto ordinario
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che - a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
Esso permette, per esempio, di entrare negli USA per soggiorni inferiori ai 90 giorni, senza bisogno di chiedere il visto (Visa Waiver Program). La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.
Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:
formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato;
esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. Si segnala, infatti, che dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’ articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non è più dovuta la tassa di rilascio del passaporto. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014;
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18, atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all'estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento - l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.
Costo del passaporto ordinario
Il costo attuale del libretto è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50. Dal 24 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, non è più dovuto il pagamento della tassa di rilascio e, per gli anni successivi al primo, della tassa annuale governativa nel caso di utilizzo del passaporto per viaggi in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Sulla base di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.
Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:
il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che "è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo";
il richiedente italiano residente all'estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l'indicazione della sua residenza).
2.B. Passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo (da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o ETD) è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare. E’ rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l'unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali. La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.
Esso non rientra nel Visa Waiver Program e necessita di visto per l’ingresso negli USA.
Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto temporaneo Oltre alla documentazione richiesta per il rilascio del passaporto ordinario (vedi punto 2A), è necessario presentare:
idonea documentazione attestante l’inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte;
dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali tale documento possa costituire l'unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.
ricevuta del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. A seguito delle modifiche introdotte con l’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, dal 24 giugno 2014 non è più dovuto il pagamento della tassa governativa. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero, tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.
Costo del passaporto temporaneo
Il costo attuale di tale documento è di € 5,20. Dal 24 giugno 2014 non è più dovuto il pagamento della tassa di € 40,29. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero, tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.
2.C. Passaporto collettivo Il passaporto collettivo è rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Può essere richiesto dal capogruppo, titolare di un passaporto valido, e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5 persone e non superiori a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. Il costo attuale è di € 5,50.
3. Esaurimento delle pagine per i visti Qualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell’esaurimento delle pagine per i visti, la procedura da seguire è la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.
4. Ritiro del passaporto Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:
quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio ai sensi dell’art. 3 della Legge 1185/67;
quando il titolare del passaporto che si trova all'estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all'estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute.
5. Furto o smarrimento del passaporto all’estero
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Documento di viaggio provvisorio”.
Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli uffici consolari italiani
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento. Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito. Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
6. www.viaggiaresicuri.it
Sul sito web www.viaggiaresicuri.it sono disponibili, per ogni singolo Paese, oltre ad una serie di informazioni aggiornate, tutte le indicazioni circa il documento di riconoscimento richiesto per l’ingresso.