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Come impugnare una cartella di pagamento: vizi formali e sostanziali.





Signore/a, c’è da firmare una raccomandata”. Questo è il proverbiale tipico utilizzato dal postino che bussa alla porta del contribuente, il quale crea il più delle volte una certa apprensione e/o ansia nell’animo del destinatario.

Ecco allora un “manuale di sopravvivenza” contro le odiose richieste di pagamento dell’Agente della riscossione. Si tratta di consigli ossia di un breve elenco, non necessariamente esaustivo, che ci dirà su quali punti focalizzare la nostra attenzione prima di poter dire: “Questa cartella è nulla!”.


Esistono due tipi di vizi:


a) quelli sul merito, ossia se la tassa o la sanzione siano dovuti o meno (per esempio, se gli importi sono stati da voi già pagati, o vi spetta un pagamento inferiore, ecc.).

b) quelli sulla forma, ossia sul rispetto delle regole e della procedura imposta dalla legge per richiedere tali pagamenti. In genere, tali vizi vengono spesso utilizzati da chi sa che deve pagare, ma cerca un espediente per non farlo o per ritardare il pagamento.


Occhio alla notifica


Il vizio più contestato in una cartella esattoriale è il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al postino di rispettare determinate formalità prima di consegnarvi l’atto di Equitalia.

L’atto deve essere consegnato nelle vostre mani o, in caso di vostra assenza, in quelle di un familiare convivente o, mancando anche quest’ultimo, in quelle del portiere. Il postino deve rispettare questa sorta di “ordine gerarchico” ed è tenuto altresì a far menzione, nella relata di notifica, posta alla fine della cartella, di aver proceduto a tali tentativi secondo questa scaletta.

Tuttavia, sollevare una impugnazione contro la cartella esattoriale per difetto di notifica potrebbe essere controproducente. Infatti, la giurisprudenza segue il principio secondo cui l’opposizione stessa è prova di conoscenza dell’atto. Essa quindi sana ogni vizio di notifica.

A questo punto cosa conviene fare al contribuente? Far finta di niente, ossia di non aver ricevuto alcunché. Qualora poi l’agente di riscossione proceda avanti negli atti esecutivi (per esempio un pignoramento) o cautelari (per esempio una ipoteca o un fermo), allora bisognerà proporre una opposizione all’esecuzione e contestare la nullità della notifica della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di forma.

Un’ultima osservazione in merito alle modalità di notifica per posta.

Da più parti d’Italia è stato sollevato il vizio in merito alla illegittimità della notifica effettuata a mezzo posta. I tribunali si stanno spaccando in due, ma la Cassazione sembra tendere verso la opposta tesi, quella favorevole al fisco.

È bene comunque precisare ancora una volta che, sul punto, non vi è univocità di vedute in giurisprudenza, per cui sarà il caso di non improntare tutta la propria difesa su tale aspetto.


Attenzione alla relata di notifica


In ogni caso, fate molta attenzione a dove il postino ha scritto la relata di notifica. Essa infatti deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell’atto. Se così, infatti, non fosse, la notifica sarebbe nulla.


E se non vi ricordate di aver mai firmato alcunché ?


Sappiate che se non vi ricordate di aver mai firmato nulla, ciò non significa per forza che nessuno abbia mai provato a notificarvi una cartella. La legge, infatti, consente di ritenere ugualmente e regolarmente consegnati degli atti che invece, di fatto, non lo sono stati per irreperibilità del destinatario o sua assenza momentanea.


Sappiate infatti che il postino dovrà seguire una procedura specifica, all’esito della quale la notifica si considererà ugualmente completata, pur in vostra assenza. Egli dovrà depositare la raccomandata a voi indirizzata presso la Casa Comunale e darvi successivo avviso della giacenza spedendovi una raccomandata con avviso di ricevimento. Se siete assenti anche nel momento in cui l’avviso di giacenza vi viene notificato, esso dovrà essere affisso alla porta d’ingresso della vostra abitazione oppure immesso nella cassetta postale della vostra abitazione oppure in quella del vostro ufficio o della vostra azienda.

Se queste formalità non sono state rispettate, sappiate che la notificazione della cartella è nulla.

Se così non dovesse essere, potrete sempre controllare, tramite una richiesta di “accesso agli atti”, presso gli uffici di di riscossione, che tutta questa procedura sia stata correttamente eseguita.

In pratica, dovrete verificare che il postino abbia tentato di consegnarvi la posta e che, in difetto, l’abbia depositata presso la Casa Comunale, spedendovi una seconda raccomandata (per come appena detto).


E se non sono indicati gli interessi o manca il tasso?


La cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi. In mancanza, la cartella che vi è stata recapitata è interamente nulla.

Nel dettaglio degli addebiti – che costituisce una delle pagine che compongono la cartella – dovrete quindi trovare anche il dettaglio del calcolo degli interessi che vi vengono richiesti in pagamento e degli specifici tassi applicati.

Non è sufficiente, invece, l’indicazione della cifra globale degli interessi e non siete nemmeno tenuti, come contribuenti, a fare complicati calcoli o indagini per ricostruire il modo in cui l’Agenzia delle Entrate ha calcolato gli interessi per i singoli anni di tassazione.

Qualora, quindi, manchino queste indicazioni dettagliate relative agli interessi che vi vengono addebitati, sappiate che la cartella, come detto, è nulla e che questo vizio potrà essere fatto valere davanti al Giudice.

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