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Guida in stato di ebbrezza: quali sanzioni?


La guida in stato di ebbrezza è un reato disciplinato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada.




Che cos’è lo stato di ebbrezza?


Lo stato di ebbrezza è quella condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche e snatura il comportamento dei soggetti che vi si trovino.

Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive oltre che un rallentamento dei riflessi.


Per poter essere sanzionati, occorre trovarsi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza mentre alcun illecito è commesso se ci si trovi in tale condizione quale trasportato a bordo di un veicolo.


Come viene accertato il tasso alcolemico?


Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l'ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l


L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla legge, attraverso le analisi del sangue o, nell'immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell'aria. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra.


Tuttavia la giurisprudenza ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare, etc.


Le sanzioni penali e amministrative


Le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza variano a seconda del tasso alcolemico accertato. In ogni caso, tuttavia, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.

Nel dettaglio, in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione è solo amministrativa e consiste nell'ammenda da euro 531 a euro 2.125 e nella sospensione della patente da tre a sei mesi.

In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell'ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell'arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Infine, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca, salvo che il proprietario sia diverso dal conducente, nel qual caso la durata di sospensione della patente è raddoppiata.


In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.


In ogni caso, salvo che non si sia provocato un sinistro stradale, l'arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente.


Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest


Se il conducente di un veicolo si oppone all'accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà.

Ciò salvo ovviamente che il fatto costituisca più grave reato.


Categorie sottoposte a sanzioni più aspre


I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.


Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.


Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.


Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.


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