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Riforma penale: cosa cambia?


La riforma penale è legge. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo di modifica del processo penale che introduce importanti novità in materia di prescrizione e intercettazioni e cambia le pene relative a determinati reati di allarme sociale.


A essere toccati dalla riforma sono sia il processo che il diritto penale: vediamo insieme quali sono le modifiche più importanti appena introdotte.


LA PRESCRIZIONE SOSPESA PER 18 MESI


Molto importante, innanzitutto, la riforma della disciplina della prescrizione. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, la prescrizione del reato sarà sospesa per un periodo massimo di 18 mesi; la stessa cosa avverrà dopo la sentenza di condanna in appello. La sospensione però, è importante notare, ha effetto solo per quanto riguarda gli imputati contro cui si procede.


Cambia anche la disciplina nel caso di reati gravi contro i minori. Nei casi di violenza sessuale, stalking,prostituzione e pornografia la prescrizione decorrerà solo a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. Questo per tutelare i minori offesi dal reato, che spesso non hanno i mezzi per denunciare con tempestività gli atti subiti.


INTERCETTAZIONI: NUOVE TUTELE CONTRO LA DIFFAMAZIONE


Hanno suscitato invece molte polemiche le nuove norme sulle intercettazioni. Nel tentativo di proteggere gli intercettati dagli abusi e dai rischi di diffamazione e allo stesso tempo cercando di preservare l’integrità dell’azione investigativa, la riforma stabilisce che sia evitata la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. Gli atti non allegati alla richiesta di misura cautelare non dovranno essere diffusi e potranno essere ascoltati solo dai difensori e dal giudice.


È prevista inoltre l’introduzione di un nuovo reato che assicuri pene severe a chi diffonde il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche ottenute con l’inganno, quando lo scopo sia quello di arrecare danno alle reputazione dell’intercettato.

PENE PIÙ SEVERE PER I REATI CONTRO IL PATRIMONIO


Molto importante anche l’inasprimento delle pene per determinati reati contro il patrimonio definiti dalla legge “di maggiore allarme sociale“. In particolare, le pene minime previste per lo scippo e il furto in abitazione sono triplicate, da 1 a 3 anni. Per la rapina si sale invece da 3 a 4 anni. Inserito nella categoria dei reati di allarme sociale anche il voto di scambio politico-mafioso: con la riforma si arriverà in questo caso a una pena che oscillerà tra i 6 e i 12 anni di carcere.


LA QUERELA E I REATI DI LIEVE ENTITÀ


Fa discutere anche la modifica alla norma che regola i reati perseguibili a querela (fanno parte di questa categoria, ad esempio, la diffamazione e la truffa). Nel caso in cui, infatti, la persona che ha commesso il reato abbia riparato al danno causato tramite restituzione o risarcimento, o abbia comunque eliminato le conseguenze dannose del suo gesto, il giudice potrà decidere per l’estinzione del reato. Questo, in ogni caso, dopo aver sentito le parti e la persona offesa.


Non solo: la riforma prevede la querela per tutti i reati contro la persona e il patrimonio che arrecano offese di non grave entità. Inoltre, la nuova legge dà la delega a riformare la disciplina del doppio binario che prevede l’applicazione sia della pena che delle misure di sicurezza.


LE MODIFICHE ALLE INDAGINI PRELIMINARI


Cambiano anche le regole per le indagini preliminari. All’entrata in vigore della riforma penale, innanzitutto, la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento per il quale ha presentato denuncia una volta decorsi 6 mesi dalla stessa.


Allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari, inoltre, il Pm avrà solo 3 mesi di tempo per decidere se chiedere l’archiviazione. La persona offesa, tuttavia, avrà il doppio del tempo per opporsi alla richiesta e chiedere la prosecuzione delle indagini: si passerà infatti da 10 a 20 giorni.

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