Piano del consumatore e cancellazione dei debiti pregressi.
Come noto la legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono fronteggiare la propria situazione debitoria.
Il procedimento previsto dalla suddetta legge si svolge sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e con esso si realizza l'effetto della cancellazione dei debiti pregressi del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore), fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali.
Per i consumatori che hanno difficoltà a gestire i propri debiti si è aperta un'importante possibilità: quella di ricorrere al cd. "piano del consumatore", ovvero la possibilità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione.
Tale opportunità è rivolta esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
Per potere accedere a tale procedura sono necessari una serie di requisiti, sia soggettivi che oggettivi.
Il requisito soggettivo è quello di rivestire la qualifica di consumatore, mentre quelli soggettivi sono: in primo luogo che il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio (c.d. stato di sovraindebitamento), in secondo luogo, sempre il consumatore, non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della legge numero 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, infine il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.
Il consumatore propone ai propri creditori una c.d. "proposta di accordo" avente contenuto aperto, posto che l'articolo 8 della legge numero 3/2012, prevede che la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi modalità, anche mediante cessione dei crediti futuri.
In ogni caso, nella proposta devono essere indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Essa, inoltre, nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non risultino idonei a garantire la fattibilità del piano, deve essere sottoscritta da uno o più terzi che ne assicurino l'attuabilità.
Il piano del consumatore, infine, può prevedere una moratoria, fino a un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Ciò a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
La proposta di piano del consumatore va depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. La stessa va presentata entro e non oltre i successivi tre giorni, per il tramite dell'organismo di composizione della crisi, anche all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, corredata dell'indicazione della posizione fiscale del proponente e dei contenziosi eventualmente pendenti.
Unitamente alla proposta, inoltre, va depositato l'elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione circa la fattibilità del piano e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell'indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
Alla proposta di piano del consumatore deve essere infine allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi.
Nella relazione vanno indicati: le cause dell'indebitamento e la diligenza del consumatore, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore relativa agli ultimi cinque anni; gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e, infine, un giudizio circa la completezza e l'attendibilità della documentazione che il consumatore ha depositato a corredo della proposta e circa la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Qualora la proposta di piano del consumatore è conforme ai requisiti previsti dalla legge 3/2012, il giudice, dopo aver verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente l'udienza, con decreto, e dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta ai creditori ad opera dell'organismo di composizione della crisi.
Nelle more sospende gli eventuali procedimenti di esecuzione forzata, se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
Provvede anche a verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.
E solo dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il giudice procede all'omologazione.
Nel caso, poi, in cui la convenienza del piano sia contestata dai creditori o da qualunque altro interessato, il giudice lo omologa comunque se ritiene che dalla sua esecuzione il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
In ogni caso, l'omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
Ciò posto è evidente che il piano del consumatore assume un carattere non negoziale: esso, infatti, per essere omologato non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori.
Comunque sia, è sempre e comunque il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura.
Una volta omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Tali effetti, tuttavia, vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti.
Il piano che è stato omologato, inoltre, è obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria pubblicità, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Rimangono tuttavia impregiudicati i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.