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Se i ladri entrano in casa come posso difendermi?


In alcuni casi chi commette un reato non viene necessariamente punito poiché l’autore ha posto in essere l’azione illecita per una serie di giustificazioni dettate da particolari circostanze del fatto concreto in cui si è venuto a trovare.


Si tratta di circostanze che il legislatore ha inteso disciplinare nel codice penale sotto la categoria dogmatica delle cause di giustificazione del reato.


Tra tali cause vi è la legittima difesa del padrone di casa che voglia difendersi contro un eventuale intruso che abbia violato il suo domicilio.


In via generale, l'art. 52 del codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso un fatto che, di per sé, costituirebbe reato (uccidere o ferire una persona) per esservi stato costretto dalla necessità difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ma a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa.


Il problema si pone nel caso in cui un ladro si intrufoli in una abitazione privata e qui venga minacciato dal padrone di casa con una pistola o con un altro mezzo altamente offensivo. In tale ipotesi quella “proporzione” necessaria a giustificare la legittima difesa potrebbe venire meno. Se il rapinatore, ad esempio, minaccia un bene di natura economica (il denaro, i gioielli, ecc.), il derubato si trova a minacciare con un’arma un bene di natura superiore: la vita del ladro.


La questione è stata risolta,se non del tutto, con la legge n. 59 del 2006 in base alla quale in tutti i casi di violazione di domicilio la proporzione tra offesa e difesa deve considerarsi già presunta per legge se vi sono le seguenti condizioni:


1 – vi deve essere un attuale pericolo di aggressione;


2 – l’intruso non deve accennare ad andarsene.


Solo se vi sono tali due condizioni, il proprietario di casa è legittimato ad utilizzare un’arma per difendere sia l’incolumità fisica che i propri beni materiali.

Ciò vale non solo nel caso in cui l’intruso si intrufoli dentro un'abitazione, ma anche dentro uno studio, un negozio o altri luoghi di lavoro.

In questo modo, la legge ha voluto tutelare, forse con eccessivo spirito di giustizia delegata, chi ha reagito con l’uso delle armi a una violazione di domicilio, anche se la proporzione tra l’offesa del ladro e la difesa del proprietario di casa non sia così chiara togliendo discrezionalità al giudice nel valutare caso per caso il criterio di proporzionalità.


Quindi, in base alla riforma, la legittima difesa scatta quando vi è un’elevata possibilità di subire l’offesa, e quando tale offesa sia di pari gravità rispetto all’atto di difesa.


La legittima difesa continua ad essere condizionata alla proporzione tra difesa e offesa, che si presume per legge solo in presenza di violazione di domicilio, ma non in tutti gli altri casi.


Tuttavia la giurisprudenza, vanificando in parte le intenzioni del legislatore, continua a ritenere essenziale, anche nel caso di violazione di domicilio, la valutazione discrezionale del Giudice circa l’effettiva proporzionalità tra offesa e difesa con riguardo sia ai mezzi di aggressione utilizzati sia ai beni in conflitto (patrimoniali o meno) che vengono in gioco.

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