Interruzione idrica: quando si ha diritto al risarcimento dei danni.
Spesso ci si chiede cosa accade se la società che gestisce l’erogazione dell’acqua pubblica presso il nostro Comune interrompa per alcuni giorni, e magari a più riprese, il servizio di fornitura agli utenti.
Gli utenti hanno diritto ad un rimborso per il servizio non goduto? Oppure hanno diritto al risarcimento per eventuali danni subìti?
E’ certo che un evento di tale portata genera notevoli disagi soprattutto a coloro che sono titolari di un esercizio commerciale pregiudicando la loro attività di impresa.
Sulla questione occorre fare delle brevissime riflessioni.
Bisogna osservare, anzitutto, che tra la Società che gestisce la fornitura e l’utente si instaura un rapporto giuridico definito dal codice civile come contratto di somministrazione con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.).
In particolare il somministrante, ovvero la Società che gestisce il servizio, assume su di sé l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per l’adempimento e anche i rischi per la fornitura. Detti rischi costituiscono, tranne che nella pattuizione non ne sia stato espressamente convenuto lo spostamento a carico dell’utente, l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile l'affidamento da parte del comune del detto servizio ad un concessionario comporta per quest'ultimo l'obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell'impianto di distribuzione all'uopo predisposto, che e' strumentale rispetto al servizio oggetto della concessione”.
In sostanza, prosegue la Corte, la rottura di una conduttura, a meno che non dovuta al verificarsi di una calamità naturale, non può ritenersi come evento straordinario e imprevedibile tale da escludere ogni tipo di responsabilità della Società per i danni e i disagi arrecati agli utenti.
Di pari passo la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’omessa fornitura di acqua potabile genera notevoli disagi quali: la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda, elettrodomestici , alla necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari.
Suddetti disagi ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall’art. 2 della Costituzione, fanno riconoscere il risarcimento del danno esistenziale il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori.
Non vi è dubbio, inoltre, che ogni utente dovrebbe essere risarcito per i danni patrimoniali subìti quali, a tacer d’altro, l’esborso di somme di denaro per l’approvvigionamento di acqua potabile presso rivenditori privati attraverso il sistema delle autobotti.